E-mail e metadati: le nuove indicazioni del Garante Privacy

March 1, 2024
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Flusso di informazioni e dati da email
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Come garantire la conformità alle linee guida del Garante della privacy per la gestione dei "metadati" della posta elettronica? "Semplice", stampando le e-mail e cancellandole dal server.

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Questo consiglio, sebbene paradossale, è il fulcro delle ultime indicazioni del garante della privacy sulla conservazione dei metadati delle e-mail dei dipendenti, che sta creando una certa confusione nelle aziende italiane, e di conseguenza, nei Service Provider che offrono servizi Cloud.

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Vediamo insieme cosa prevederebbero le nuove linee di indirizzo, le conseguenze che ne deriverebbero ed i primi passi indietro da parte dell’autorità.

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Quali sono le nuove direttive del garante per i metadati? E il loro impatto?

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Il Garante Privacy, lo scorso 6 febbraio, ha pubblicato un provvedimento in cui fornisce un’indicazione destinata ad avere un effetto dirompente nei sistemi di posta elettronica aziendale: i datori di lavoro possono conservare per un periodo massimo di 7 giorni (estensibili al massimo per 48 ore) i metadati delle e-mail dei dipendenti, fatto salvo alcuni casi legati ad accordi particolari.

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Questo provvedimento, fissa dei limiti molto restrittivi per la gestione elettronica dei lavoratori, soprattutto in modalità Cloud, che comportano diverse conseguenze.

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Il punto infatti è che la direttiva del Garante fa riferimento ai metadati, cioè ad informazioni “sensibili” a corredo delle e-mail, come ad esempio mittente e destinatario, data e orario di invio, Indirizzo IP del mittente e del server di trasmissione ecc. Tutti dati che il Garante reputa oggetto di riservatezza, e pertanto da non conservare oltre un certo lasso di tempo, che deve ridursi al minimo.

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Il motivo? In sintesi, la raccolta e la conservazione delle informazioni a corredo relativa alle e-mail non rientrerebbero nella definizione di “strumento di lavoro”, con cui viene definito “ogni strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.

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In pratica, il Garante, con questo provvedimento, ritiene che le e-mail siano strumento di lavoro solamente per sette giorni.

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Una motivazione che ha generato un dibattito acceso e che rischia di creare problemi gestionali e organizzativi. Senza metadati è praticamente impossibile indicizzare e organizzare le e-mail: questi ci dicono data, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dei messaggi, insomma tutte le informazioni utili per rintracciare un’e-mail.

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Se, entro una settimana, tutte le informazioni di identificazione fossero rimosse, le e-mail perderebbero completamente il loro contesto. Come potrebbe un'azienda gestire dispute legali, ricostruire progetti o semplicemente mantenere le operazioni quotidiane se la sua memoria fosse limitata a soli sette giorni?

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Il garante è aperto all’ascolto

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Per tutti questi motivi, il Garante ha preferito venire incontro alle aziende e a noi Service Provider in due modalità principali.

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La prima consiste in una consultazione pubblica relativa proprio ai termini di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori. Grazie a questa modalità, tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, insieme agli esperti della protezione dei dati e altri soggetti interessati, sono invitati a contribuire inviando al Garante osservazioni, commenti, informazioni e proposte.

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La seconda invece stabilisce di “differire l’efficacia del documento di indirizzo”. Ciò significa che fino a quando non saranno state raccolte le opinioni, per massimo di 90 giorni, i datori e i Cloud & Service Provider dove sono collocate le e-mail aziendali non dovranno apportare modifiche alle politiche di conservazione.

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Anche se ad oggi il problema non è risolto e sembra un passo indietro rispetto al resto d’Europa, il Garante, con questi due passi, dimostra di voler lasciare spazio all’ascolto di soluzioni condivise e al dialogo.

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